STATUTO SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
ORSO VERDE BUDOKAN Judo & Fitness.
(approvato dall’assemblea dei soci su modifica del precedente statuto dell’Associazione)
TITOLO I
Sede – Costituzione – Scopi
Art. 1
E’ costituita con sede legale in Civenna, (Como), in Via degli Alpini,1 – cap 22030 e disciplinata dal presente statuto l’Associazione Sportiva Dilettantistica “ORSO VERDE BUDOKAN Judo & Fitness”, operante nel settore sportivo, ricreativo e culturale e siglabile anche come “A.S.D. ORSO VERDE BUDOKAN” o come “A.S.D. BUDOKAN”.
Art. 2
L’A.S.D. ORSO VERDE BUDOKAN Judo & Fitness è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, è apartitica e aconfessionale, non ha fini di lucro e ha durata illimitata.
Art. 3 – Scopi
L’A.S.D. BUDOKAN si propone di:
- promuovere e diffondere una cultura della salute, del benessere e dello sport, finalizzata al miglioramento delle condizioni di vita e dei rapporti umani ed al benessere psicofisico e sociale delle persone;
- porre in essere tutti quei servizi utili al benessere psico-fisico degli associati, attraverso l’organizzazione, la realizzazione e la promozione di attività motorie e sportive dilettantistiche, di discipline olistiche, di iniziative culturali, ambientalistiche, ricreative e momenti di formazione, rivolti ai soci ed estesi ad altre organizzazioni democratiche;
- promuovere, organizzare ed attuare programmi di formazione, momenti didattici, di studio e ricerca, pratiche dirette di arti olistiche e di discipline sportive, riservando particolare attenzione allo sviluppo del progetto di integrazione globale di soggetti portatori di handicap e del disagio giovanile;
- organizzare e promuovere manifestazioni culturali e ricreative, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e riposo dei soci;
- organizzare e promuovere attività e manifestazioni sportive, anche nell’ambito di iniziative promosse da Enti di promozione sportiva, Federazioni Sportive Nazionali o altri Enti pubblici o privati, con medesimi o affini scopi sociali;
Per il raggiungimento degli scopi statutari l’Associazione potrà:
- acquistare attrezzature, realizzare e/o gestire strutture o impianti sportivi e aree a verde attrezzato;
- allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti o in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando la somministrazione ai soli soci;
- esercitare in via meramente marginale e senza scopi di lucro attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando la normativa fiscale vigente.
Art.4
L’A.S.D. BUDOKAN accetta di conformarsi alle norme e direttive del Coni ed alle disposizioni statutarie degli Enti di Promozione Sportiva o Federazioni Sportive cui annualmente deciderà di affiliarsi, con decisione del Consiglio Direttivo.
TITOLO II
Soci
Art. 5
Il numero dei soci è illimitato. I Soci si distinguono in:
a) soci fondatori;
b) soci ordinari;
Sono Soci Fondatori i promotori dell’A.S.D. BUDOKAN intervenuti alla sua costituzione.
Sono Soci Ordinari dell’A.S.D. BUDOKAN tutti coloro che, aderendo integralmente alle finalità statutarie ed avendo presentato domanda anche verbale di adesione, vengono accolti nell’associazione su approvazione del Consiglio Direttivo. All’atto dell’iscrizione i Soci Ordinari sono ammessi alle attività con procedura d’urgenza da parte del Presidente o Consigliere all’uopo delegato, in attesa di atto deliberativo del Consiglio Direttivo, il quale dovrà periodicamente provvedere a deliberare l’ammissione del Socio.
Art. 6
I soci in regola con il versamento della prevista quota associativa hanno diritto a partecipare alla vita associativa e a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione, sono tenuti all’osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi sociali ed al pagamento della quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
Ogni Socio ordinario maggiorenne ha diritto di voto alle assemblee, di nomina degli organi direttivi dell’ Associazione ed è eleggibile per la nomina degli Organi sociali.
I soci hanno l’obbligo di non porre in essere atti e comportamenti che, anche indirettamente, abbiano a pregiudicare gli interessi o l’immagine dell’Associazione.
Tutti i Soci che lo desiderano, possono rendersi disponibili a collaborare per perseguire gli scopi, le finalità istituzionali di cui all’Art.3 del presente Statuto Sociale e per la conduzione dell’Associazione.
Art. 7
La qualifica di socio si perde per:
a) recesso del socio;
b) espulsione a seguito di provvedimento disciplinare e/o morosità, deliberata dal Consiglio Direttivo.
TITOLO III
Patrimonio sociale
Art. 8
Il patrimonio dell’A.S.D. BUDOKAN è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all’A.S.D. BUDOKAN a qualsiasi titolo, da quote sociali, elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici o privati, persone fisiche o dagli avanzi di gestione.
Tutte le quote sociali, i contributi associativi ed i versamenti effettuati dai Soci, Enti Pubblici o privati sono intrasmissibili e non creano diritti di partecipazione né quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale. I suddetti versamenti non sono mai rivalutabili per nessun motivo.
Art. 9
Per l’adempimento dei suoi compiti istituzionali l’A.S.D. BUDOKAN dispone delle seguenti entrate:
a) fondo di dotazione rappresentato dai versamenti effettuati dai Soci fondatori;
b) contributi associativi e quote sociali;
c) contributi di soci, del CONI, degli enti di promozione sportiva, di enti pubblici e privati;
d) introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale di cui all’Art.3 del presente Statuto Sociale.
Art. 10
La quota associativa dell’A.S.D. BUDOKAN è unica. Ogni anno sarà deliberata dal Consiglio Direttivo e ha validità per l’anno sociale. Le quote sociali ed i contributi associativi dei soci non potranno essere restituiti in caso di perdita della qualifica di socio.
TITOLO IV
Organi dell’Associazione
Art. 11 – Organi associativi
Sono Organi dell’A.S.D. BUDOKAN
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Presidente.
c) il Consiglio Direttivo;
Tutte le cariche sono gratuite ed è vietato ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina.
Art. 12 – Assemblea
L’Assemblea è composta dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari;
Hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale, iscritti da almeno tre mesi nel libro Soci. I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci, mediante regolare delega scritta.
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione.
a) almeno una volta l’anno, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo dell’anno precedente e preventivo dell’anno in corso e per deliberare le direttive programmatiche per la successiva stagione sportiva;
b) ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali.
c) ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Soci o dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.
L’Assemblea inoltre
a) approva il bilancio consuntivo e preventivo dell’associazione;
b) elegge il Presidente ed il Consiglio Direttivo con le rispettive cariche;
c) delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
d) delibera sulle modifiche allo Statuto Sociale;
e) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in mancanza di questo, dal VicePresidente o da uno dei Soci presenti in Assemblea.
Il Presidente dell’Assemblea ha facoltà di nominare, tra i Soci, il Segretario della seduta assembleare, al quale è affidata la redazione del relativo verbale e, se opportuno, due scrutatori. Il Presidente è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in assemblea. Il verbale della seduta assembleare sarà firmato dal Presidente. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.
L’Assemblea viene convocata in prima e in seconda convocazione, con l’indicazione dell’ordine del giorno, mediante gli strumenti ritenuti più idonei ad informare i soci.
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’Art.21 del Codice Civile in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 13 – Presidente
Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i soci, rimane in carica quattro anni ed ha rappresentanza e firma legale di fronte a terzi ed anche in giudizio. Egli potrà quindi rappresentare l’Associazione in tutti gli atti, contratti, giudizio, nonché in tutti i rapporti con Enti, società, associazioni, istituti privati e pubblici.
Al Presidente è attribuito il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera di Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di sua assenza le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
Qualora, in costanza di mandato il Presidente venga meno per qualunque motivo, l’Assemblea provvede a nuove elezioni entro sessanta giorni dalla vacanza della carica.
Art. 14 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri e rimane in carica quattro anni. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea dei Soci della gestione dell’Associazione ed è chiamato a discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all’attività sociale e amministrativa e su quant’altro stabilito dallo Statuto, in particolare:
- elegge nel suo seno il Vice Presidente e il Segretario con funzione anche di Tesoriere;
- cura l’esecuzione dei deliberati assembleari dell’Associazione;
- cura la predisposizione, approva e presenta all’Assemblea dei Soci il bilancio economico e finanziario consuntivo e preventivo per ogni anno;
- delibera senza obbligo di motivazione sull’ammissione dei Soci Ordinari e sui casi di decadenza da Socio;
- esegue le direttive programmatiche indicate dall’Assemblea;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
- nomina il Direttore Tecnico Sportivo, con compiti di coordinamento tecnico delle attività sportive;
- stabilisce le quote associative annuali;
Art. 15
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in mancanza del quale dal Vice Presidente.
Qualora, in costanza di mandato venga meno per qualunque motivo un membro del Consiglio Direttivo, il Presidente provvede alla sua sostituzione reintegrandolo con il primo dei non eletti o, ove non possibile, cooptando un nuovo membro, scelto tra i soci.
Art. 16 - Segretario/Tesoriere
Al Segretario competono anche le funzioni di Tesoriere, ha compiti di coordinamento amministrativo, cura lo stato patrimoniale dell’associazione, aggiorna i Libri Sociali, registra i movimenti di cassa e ne informa il Presidente ed il Consiglio Direttivo.
Predispone dal punto di vista contabile il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo, accompagnandoli con idonea relazione contabile.
TITOLO V
Esercizio sociale – Avanzi di gestione
Art. 17
L’esercizio finanziario apre il primo del mese di gennaio e si chiude il trentuno del mese di dicembre dello stesso anno.
Il Consiglio Direttivo, predisposto il rendiconto economico finanziario consuntivo lo sottoporrà all’approvazione dell’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Eventuali utili, avanzi di gestione o fondo di riserva non potranno in alcun modo, a meno di diversa disposizione di legge, venir distribuiti tra i soci anche in forma indiretta e verranno utilizzati nell’esercizio successivo per far fronte a spese di investimento e di gestione a sostegno delle attività sociali.
TITOLO VI
Scioglimento
Art. 18
In caso di scioglimento dell’A.S.D. BUDOKAN il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto ad altri organismi che svolgono attività affine e senza scopi di lucro o a fini di pubblica utilità. In tale ipotesi l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori che agiscano ai sensi del presente articolo, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art.3 comma 190 della legge 23/12/96, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 19- Disposizioni finali
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, anche per questioni non contemplate dal presente statuto, sarà devoluta dagli stessi alla decisione dell’Assemblea. Il mancato rispetto della presente clausola è preclusivo all’ulteriore permanenza nell’Associazione del socio che l’abbia violata.
Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
Il Presidente
Letto ed approvato all’unanimità, 21.05.05
Originale registrato in data 20/10/2005 al numero 2593 serie 3 presso Ufficio del Registro di Magenta (MI)